CONVENZIONE – STATUTO
La PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA DELL’ ITALIA MERIDIONALE, SEZIONE S. TOMMASO, rappresentata dal Gran Cancelliere, Arcivescovo di Napoli, Card. MICHELE GIORDANO,
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, rappresentata dal Rettore Magnifico, Prof. FULVIO TESSITORE, autorizzato a stipulare la presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21 novembre 1995,
e
la SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, rappresentata dal Rettore Magnifico, Prof. DOMENICO MANCINO, autorizzato a stipulare la presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2 febbraio 1996,
STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Costituzione del C.I.R.B.
1. E’ costituito, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 382/1980, degli artt. 1 degli Statuti generali della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e 4 degli Statuti particolari della Sezione S. Tommaso della stessa, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ateneo fridericiano, nonché dell’art. 34 dello Statuto del Secondo Ateneo napoletano il CENTRO INTERUNIVERSITARIO di RICERCA BIOETICA (d’ora in poi indicato con la sigla C.I.R.B.), regolato dagli articoli contenuti nella presente Convenzione, costituenti nel loro insieme lo Statuto del medesimo.
Art. 2 – Scopi
1. Il C.I.R.B. si propone di:
a) approfondire, con metodo interdisciplinare e in dialogo con i diversi orientamenti culturali, le problematiche di ordine etico, psico-sociologico ed economico-giuridico connesse con lo sviluppo delle scienze e delle tecniche biologiche e medico-chirurgiche in relazione all’essere umano ed all’esigenza di rispettarne e promuoverne la dignità anche salvaguardando il contesto ambientale in cui vive ed opera;
b) analizzare, con l’identico approccio metodologico ed alla luce della medesima esigenza, la situazione della persona umana nei vari stadi e nelle molteplici condizioni della vita, con particolare riguardo a quelle patologiche ed in relazione alle politiche sociali ed agli indirizzi gestionali attuati nelle strutture operanti nel campo della tutela della salute;
c) sollecitare e coordinare le ricerche sulla Bioetica nelle Istituzioni universitarie, promuovendone la conoscenza ai vari livelli;
d) sensibilizzare i giovani alle tematiche bioetiche anche mediante l’organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, il conferimento di borse di studio anche per il soggiorno presso altri Centri di Bioetica italiani e stranieri, l’assegnazione di tesi e di premi di laurea;
e) formulare osservazioni e proposte in merito a provvedimenti normativi statali e regionali attinenti alla Bioetica;
f) fornire pareri in materia di Bioetica, in particolare ai Comitati etici, agli Ordini e Collegi professionali nonché agli enti pubblici e privati impegnati nella ricerca biologica e medico-chirurgica e nell’assistenza socio-sanitaria;
g) promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, corsi di aggiornamento sulla Bioetica, a beneficio del personale socio-sanitario e parasanitario operante nelle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione e delle Istituzioni universitarie presenti sul suo territorio;
h) curare l’organizzazione di conferenze e dibattiti aperti alla cittadinanza, nell’intento di fornire alla stessa una corretta informazione sulle più rilevanti questioni bioetiche;
i) diffondere, nei tempi e con gli strumenti più idonei, i risultati delle attività di cui ai punti precedenti.
Art. 3 – Sede
1. Il C.I.R.B. ha sede presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nei locali siti nell’edificio di via Paladino 39, Cortile delle Statue (ingresso anche da via Mezzocannone 8).
2. La sede può essere variata con apposita delibera del Consiglio direttivo del C.I.R.B.
Art. 4 – Organi
1. Gli organi del C.I.R.B. sono:
a) il Direttore;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Commissione scientifica.
2. Per comprovate esigenze particolari, con delibera del Consiglio direttivo e sentita la Commissione scientifica, possono essere istituiti altri organi a carattere consultivo.
Art. 5 – Direttore
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo e dalla Commissione scientifica nel loro seno, in seduta congiunta con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti di ciascuno di tali organi.
2. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
4. Egli svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il C.I.R.B. e sovrintende al suo funzionamento;
b) presiede il Consiglio direttivo e la Commissione scientifica, convocandoli, se necessario, anche in seduta congiunta;
c) cura l’attuazione del programma annuale di attività del C.I.R.B.;
d) all’inizio dell’esercizio redige il bilancio preventivo ed alla fine dello stesso il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta in tale periodo;
e) nomina il vice-Direttore, al quale può delegare alcune funzioni, scegliendolo tra i rappresentanti delle Istituzioni universitarie convenzionate ed aderenti diverse da quelle a cui egli appartiene;
f) nomina il Segretario, scegliendolo, possibilmente, tra il personale di cui all’art. 9, lett. a).
Art. 6 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di rappresentanti delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti in ragione di tre per ciascuna di esse, scelti tra docenti appartenenti a diverse aree disciplinari e designati secondo le procedure proprie di ciascun ente.
2. La qualità di componente del Consiglio direttivo non è cumulabile con quella di componente della Commissione scientifica.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Esso svolge le seguenti funzioni:
a) approva il programma annuale di attività del C.I.R.B. proposto dalla Commissione scientifica, con il relativo impegno di spesa;
b) approva i bilanci preventivo e consultivo predisposti dal Direttore nonché la relazione annuale sull’attività svolta dal C.I.R.B.;
c) delibera sulle richieste di adesione al C.I.R.B., su parere motivato della Commissione scientifica;
d) delibera sulle cooptazioni di altri componenti della Commissione scientifica, proposte dalla stessa, ai sensi del 2° comma dell’articolo seguente;
e) delibera sulle proposte di collaborazione con altri organismi avanzate dalla Commissione scientifica;
f) formula le richieste di finanziamento, ai sensi della vigente normativa internazionale, comunitaria, statale e regionale;
g) concorre ad eleggere il Direttore del C.I.R.B.
5. Le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo sono fissate dal Regolamento interno del C.I.R.B., approvato da quest’organo, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, ed elaborato d’intesa con la Commissione scientifica.
Art. 7 – Commissione scientifica
1. La Commissione scientifica è composta da un numero di rappresentanti delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti in ragione di cinque per ciascuna di esse, scelti tra docenti appartenenti a diverse aree disciplinari e designati secondo le procedure proprie di ciascun ente.
2. Anche al fine di assicurare la presenza nel suo seno di esperti di tutte le discipline necessarie al miglior funzionamento del C.I.R.B., la Commissione può proporre la cooptazione di altri componenti, nella misura massima del cinquanta per cento dei suoi membri, scelti tra gli studiosi, anche stranieri, di elevata competenza. Questi non partecipano alla elezione del Direttore del C.I.R.B.
3. La Commissione scientifica dura in carica tre anni e si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Direttore o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Essa svolge le seguenti funzioni:
a) elabora le linee generali dell’attività del C.I.R.B.;
b) predispone il programma annuale di attività dello stesso;
c) redige i pareri di cui all’art. 2, lett. f), corredati anche di eventuali relazioni di minoranza;
d) esprime motivato parere sulle richieste di adesione al C.I.R.B.;
e) avanza proposte di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) concorre ad eleggere il Direttore del C.I.R.B.
5. Le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione scientifica sono fissate dal Regolamento interno del C.I.R.B., elaborato d’intesa con il Consiglio direttivo e da questo approvato.
Art. 8 – Afferenze e adesioni
1. Afferiscono al C.I.R.B., su loro richiesta scritta, i docenti ed i ricercatori delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti.
2. Aderiscono al C.I.R.B., su domanda scritta e motivata, studiosi singoli ed altre Istituzioni universitarie. Le adesioni di queste ultime sono documentate in appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
3. In caso di adesione nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio Direttivo e della Commissione scientifica, i rappresentanti designati dalle Istituzioni universitarie aderenti entrano a far parte di tali organi dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’adesione e durano in carica fino alla scadenza del triennio.
Art. 9 – Personale
1. Per il proprio funzionamento il C.I.R.B. si avvale di personale acquisito mediante:
a) assegnazione di unità di personale delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti, in conformità alle leggi vigenti e con il consenso degli interessati;
b) comandi di professori di Istituti di istruzione secondaria, ai sensi della vigente legislazione;
c) stipula di contratti di collaborazione a termine, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del C.I.R.B.;
d) ricorso alle varie forme di volontariato, in conformità alla normativa vigente.
Art. 10 – Risorse finanziarie e gestione
1. Il C.I.R.B. opera mediante finanziamenti provenienti:
a) dalle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti;
b) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
c) dal Ministero della Sanità;
d) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
e) da altri enti di ricerca pubblici e privati;
f) da organismi internazionali e comunitari;
g) dagli enti pubblici territoriali;
h) da associazioni e fondazioni;
i) da lasciti e donazioni di privati;
2. I finanziamenti assegnati in modo indiviso al C.I.R.B. sono gestiti presso la sede dello stesso secondo la normativa vigente. Quelli eventualmente assegnati alle singole Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti e con destinazione vincolata all’attività del C.I.R.B. sono gestiti dalle singole Istituzioni assegnatarie, nel rispetto della destinazione prevista.
3. La contabilità del C.I.R.B. è curata dal Segretario, che provvede altresì alla tenuta della relativa documentazione
Art. 11 – Biblioteca ed attrezzature
1. Presso il C.I.R.B. è costituita una Biblioteca pluridisciplinare con i finanziamenti di cui all’articolo precedente.
2. Degli stessi finanziamenti il C.I.R.B. si avvale per l’acquisizione delle attrezzature scientifico-didattiche necessarie per lo svolgimento della propria attività.
3. Esso può utilizzare anche il materiale librario e le attrezzature scientifico-didattiche delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti, compatibilmente con le loro esigenze.
4. Le regole inerenti all’organizzazione ed al funzionamento della Biblioteca nonché alla custodia, all’uso ed alla manutenzione del materiale librario e delle attrezzature sono fissate dal Regolamento interno del C.I.R.B.
Art. 12 – Efficacia e durata della Convenzione
1. La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sessennale.
2. Essa è tacitamente prorogata di sei anni in sei anni, salvo disdetta emessa e comunicata secondo le procedure stabilite dal Regolamento interno del C.I.R.B., ove sono altresì regolate le modalità di esercizio del diritto di recesso.
3. In caso di scioglimento della Convenzione, i Responsabili delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti, d’accordo fra loro, nominano il liquidatore del patrimonio del C.I.R.B. e, sempre d’accordo, provvedono alla devoluzione dei beni residui.
Art. 13 – Modifiche della Convenzione
1. La presente Convenzione può essere modificata dalle Istituzioni universitarie convenzionate ed aderenti, su proposta del Consiglio direttivo, deliberata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, sentita la Commissione scientifica.
Art. 14 – Controversie
1. Le eventuali controversie relative all’ interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione sono risolte da un Collegio arbitrale, che decide secondo diritto e con procedura rituale, composto da tre membri esterni al C.I.R.B., nominati dai Responsabili delle Istituzioni universitarie convenzionate, d’accordo fra loro.
2. In caso di disaccordo, alla nomina di alcuni o di tutti i componenti del Collegio arbitrale provvede il Presidente del Tribunale di Napoli.
Art. 15 – Disposizioni transitorie
(Omissis)
Napoli, 15 aprile 1996