Regolamento

REGOLAMENTO INTERNO

PARTE PRIMA
FUNZIONAMENTO

TITOLO PRIMO
ORGANI

ART. 1 – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Il Consiglio direttivo e la Commissione scientifica si riuniscono, anche in seduta congiunta, di regola una volta ogni due mesi presso la sede del C.I.R.B., su convocazione scritta del Direttore, il quale provvede anche a predisporre l’ordine del giorno delle singole riunioni.
2. Ciascun componente degli organi collegiali può proporre al Direttore, con richiesta scritta e motivata, l’inserzione nell’ordine del giorno di alcuni punti da discutere. n Direttore concorda con il proponente o i proponenti la data della riunione nella quale i suddetti punti saranno discussi.
3. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno ed eventuali allegati, è trasmesso a ciascun componente ed ai cinque rappresentanti di cui all’art. 24, anche a mezzo telefax, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 2 – RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le riunioni del Consiglio direttivo e della Commissione scientifica sono valide con la presenza alle stesse di almeno la metà piu uno dei componenti di ciascun organo.
2. Le deliberazioni dei suddetti organi sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti di ciascun organo. In caso di parità di voti, s’intende approvata la delibera votata anche dal Direttore.
3. Il voto è espresso in modo palese e per alzata di mano, salvo che il Direttore o almeno un terzo dei presenti di ciascun organo richiedano, con riguardo a singole deliberazioni, l’appello nominale e/o il voto segreto.
4. Alle deliberazioni approvate a maggioranza possono essere allegate, su richiesta dei componenti astenuti o dissenzienti, dichiarazioni di voto e relazioni di minoranza, che saranno consegnate o fatte pervenire tempestivamente al segretario verbalizzante.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente piu giovane di età fra i presenti, se disponibile. n verbale della riunione, sottoscritto dal segretario e dal presidente, è depositato presso la Segreteria del C.I.R.B. Dell’avvenuto deposito e data notizia ai componenti assenti.
6. Le riunioni degli organi collegiali non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione assunta di volta in volta con la maggioranza prevista nel comma 2, su proposta del Direttore o di uno dei componenti.
7. Alle riunioni possono essere invitati dal Direttore, anche su richiesta di uno o piu componenti, esperti di specifiche aree disciplinari, qualora si avverta la necessità o l’utilità di acquisire ulteriori informazioni in ordine all’argomento da discutere. Terminata l’audizione, l’esperto è congedato.

ART. 3 – COMMISSIONI ISTRUTTORIE
1. Il Direttore, qualora lo ritenga necessario o utile per il migliore funzionamento del C.I.R.B., può istituire, su delibera conforme del Consiglio direttivo e con parere favorevole della Commissione scientifica, una o piu Commissioni istruttorie, costituite da tre o piu componenti degli organi collegiali, con il compito di svolgere una relazione su singoli argomenti da discutere nelle riunioni collegiali.

ART. 4 – COOPTAZIONI NELLA COMMISSIONE SCIENTlFICA
1. Il Direttore, ricevute dalla Commissione scientifica le proposte motivate di cooptazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto, le comunica ai componenti del Consiglio direttivo prima della data fissata per la riunione in cui questo delibererà in ordine alla loro approvazione.
2. Per le proposte e le deliberazioni di cui al comma precedente, da assumere con voto segreto, è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

ART. 5 – GRUPPI DI STUDIO
1. Per l’espletamento dell’attività programmata il Direttore può istituire Gruppi di studio, costituiti da un componente della Commissione scientifica, che ne assume il coordinamento, da docenti degli organi collegiali del C.I.R.B. e da studiosi ad esso afferenti e aderenti in base agli artt. 22 e 23. 2. Sui risultati conseguiti i Gruppi di studio presentano una relazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia a tutti i componenti degli organi collegiali del C.I.R.B.

ART. 6 – RELAZIONE ANNUALE
1. Al termine di ogni anno accademico il Direttore redige una analitica relazione sull’attività svolta dal C.I.R.B., da inviare ai Responsabili delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti nonché ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo seguente.
2. I Responsabili delle Istituzioni universitarie suddette possono richiedere chiarimenti, formulare proposte e suggerimenti per iscritto o intervenendo ad una o piu riunioni, singole o congiunte, del Consiglio direttivo e della Commissione scientifica.

 

TITOLO SECONDO
COOPERAZIONE CON ORGANISMI ED ENTI

ART. 7 – COOPERAZIONE CON ORGANISMI BIOETICI
1. Allo scopo di promuovere e diffondere la cultura bioetica specialmente nelle strutture socio-sanitarie, anche con l’ausilio degli studiosi afferenti e aderenti ai sensi degli artt. 22 e 23, il C.I.R.B. collabora con il Comitato Nazionale per la Bioetica – C.N.B.- con il Comitato Regionale per la Bioetica della Regione Campania – CO.RE.B. – e con i Comitati etici locali.
2. In vista della preparazione e dell’attuazione di possibili iniziative di comune interesse, il Direttore del C.I.R.B. tiene periodici contatti con i Presidenti del C.N.B. e del CO.RE.B., ai quali invia copia della Relazione annuale di cui all’articolo precedente.

ART. 8 – CONVENZIONI
1. Nel perseguimento degli scopi statutari il C.I.R.B, su proposta del Direttore o di uno o piu componenti degli organi collegiali, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, previa delibera del Consiglio direttivo, su parere favorevole della Commissione scientifica.
2. La procedura relativa alla stipula delle convenzioni si conforma alla disciplina vigente in materia di attività contrattuale dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in quanto compatibile.

TITOLO TERZO
RISORSE UMANE

ART. 9 – COLLABORATORI ESTERNI
1. Qualora si manifesti una carenza di personale, tale da compromettere il regolare svolgimento della propria attività, il C.I.R.B. può avvalersi dell’opera di collaboratori esterni, retribuiti con le risorse finanziarie di cui dispone.

ART. 10 – CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A TERMINE
1. I collaboratori esterni prestano la loro opera, senza vincolo di subordinazione, sulla base di contratti di diritto privato a termine conclusi con il C.I.R.B., il quale attinge ad una graduatoria degli aspiranti compilata da un’apposita commissione nominata dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore.
2. A tal fine è diffuso un bando di concorso, predisposto dal Consiglio direttivo, nel quale, oltre al numero dei contratti di collaborazione da stipulare, sono indicati i requisiti ed i titoli di cui devono essere in possesso gli aspiranti ai fini dell’inserimento nella menzionata graduatoria.

TITOLO QUARTO
GESTIONE

ART. 11 – COMPITI DEL SEGRETARIO
1. Il Segretario, oltre all’espletamento dell’ordinaria attività di amministrazione in conformità alle linee-guida del Direttore, cura la tenuta dei libri contabili, provvede a tutti gli adempimenti fiscali, amministra le risorse finanziarie ed il patrimonio librario e tecnico del C.I.R.B. Egli svolge altresi funzioni di coordinamento e di vigilanza sul personale.

ART. 12 – RINVIO ALLE FONTI NORMATIVE
1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile del C.I.R.B. si conforma alla legislazione in materia di enti pubblici ed alle norme relative all’amministrazione ed alla contabilità dei Dipartimenti contenute nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

PARTE SECONDA
PUBBLICAZIONI, BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA

ART. 13. – CoLLANA DI PUBBLICAZIONI
1. Il C.I.R.B. diffonde i risultati della propria attività e delle ricerche degli studiosi ad esso collegati anche mediante pubblicazioni. A tal fine è istituita la “Collana delle pubblicazioni del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica”.
2. Possono essere inclusi nella Collana: a) opere dei componenti degli organi collegiali del C.I.R.B.; b) opere degli studiosi a questo afferenti e aderenti ai sensi degli artt. 22 e 23; c) opere di studiosi di chiara fama, segnalate dalla Commissione scientifica; d) Atti di Convegni promossi dal C.I.R.B. e resoconti di altre attività scientifiche, consultive, didattiche ed informative da esso svolte.

ART. 14 – OPERE DI STUDIOSI AFFERENTI
1. I professori e i ricercatori universitari o equiparati afferenti al C.I.R.B., ai sensi dell’art. 22, che intendono ottenere l’inserimento dei propri lavori nella Collana, debbono far pervenire al Direttore una domanda, alla quale va allegato il testo da pubblicare in triplice copia, già adeguato ai criteri redazionali della Collana.
2. Il Direttore trasmette tempestivamente il testo ad un apposito Comitato di lettura, costituito da componenti della Commissione scientifica, da lui scelti fra i cultori delle discipline alle quali l’opera da pubblicare si riferisce o con le quali presenta maggiore affinità.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, il Comitato di lettura fa pervenire al Direttore un giudizio motivato circa l’idoneità dell’opera ad essere inclusa nella Collana.
4. Qualora l’opera esiga modifiche o integrazioni per l’inclusione nella Collana, il Comitato di lettura redige una relazione, il cui contenuto, a cura del Direttore, è comunicato all’autore. Ricevuto da quest’ultimo il testo modificato o integrato, sempre in triplice copia, il Direttore lo trasmette tempestivamente al Comitato di lettura per il nuovo giudizio.
5. Sull’inclusione nella Collana dell’opera giudicata favorevolmente delibera la Commissione scientifica, alla quale il Direttore invia preventivamente copia del giudizio espresso dal Comitato di lettura.
6. In caso di pluralità di opere idonee ad essere inserite nella Collana, la Commissione scientifica compie una valutazione di priorità nella stampa delle stesse, tenendo altresf conto del grado di aderenza di ciascuna di esse alle tematiche di ricerca approfondite dal C.I.R.B. in quel periodo.
7. Sull’inclusione nella Collana dell’opera sulla quale il Comitato di lettura non ha raggiunto l’accordo, decide la Commissione scientifica a richiesta dell’autore o del Direttore. A tal fine, quest’ultimo invia preventivamente alla Commissione scientifica l’opera, eventuali osservazioni. dell’autore e il giudizio espresso dal Comitato di lettura.

ART. 15 – OPERE DI STUDIOSI ADERENTI
1. Gli studiosi aderenti al C.I.R.B. ai sensi dell’art. 23, che intendono ottenere l’inserimento dei loro lavori nella Collana secondo la procedura prevista dall’articolo precedente, debbono accludere alla domanda anche un giudizio sull’opera espresso dai due componenti degli organi collegiali del C.I.R.B. di cui al comma 1 del suddetto art. 23 o, in mancanza di questi, da altri due componenti degli organi collegiali del Centro, scelti dall’interessato.

ART. 16 – DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
1. Gli autori, le cui opere sono state incluse nella Collana sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di impegno all’osservanza delle norme redazionali e delle condizioni contrattuali concordate tra il C.I.R.B. e l’Editore.

ART. 17 – BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA
1. Allo scopo di incoraggiare i giovani all’ approfondimento delle tematiche bioetiche, il C.I.R.B., compatibilmente con le risorse disponibili, stanzia nel proprio bilancio annuale di previsione una somma destinata a finanziare borse di studio e premi di laurea da conferire a giovani capaci e meritevoli.
2. Le borse di studio e i premi di laurea sono assegnati in base a criteri fissati in appositi bandi di concorso predisposti dalla Commissione scientifica ed approvati dal Consiglio direttivo.
3. Agli assegnatari delle borse di studio il Direttore nomina un tutor, scelto fra i componenti della Commissione scientifica. Al termine della fruizione della borsa, l’assegnatario presenta al Direttore una dettagliata relazione sull’attività svolta, vistata dal suo tutor.

PARTE TERZA
BIBLIOTECA ED ATTREZZATURE

ART. 18 – ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
1. Alla biblioteca pluridisciplinare del C.I.R.B. sovrintende il Direttore del medesimo. Ad essa è addetto un funzionario dell’area delle biblioteche o, in 111ancanza, un collaboratore di biblioteca.
2. La biblioteca è aperta, nell’orario stabilito dal Direttore, oltre che ai componenti degli organi collegiali del C.I.RB., agli studiosi a questo afferenti e aderenti in base agli artt. 22 e 23. 3. Su autorizzazione del Direttore, possono accedere alla biblioteca anche altri studiosi e gli studenti universitari.

ART. 19 – UTILIZZAZIONE DELLE ATIREZZATURE SCIENTIFICO-DIDATTICHE
1. Alle persone di cui al comma 2 dell’articolo precedente è consentito fruire altresi delle attrezzature scientifico-didattiche in dotazione al C.I.R.B.
2. Esse possono anche utilizzare gli strumenti informatici del C.I.RB., incluso il collegamento con banche-dati. In quest’ultimo caso l’addetto alla biblioteca annota su apposito registro i nomi delle persone che hanno effettuato il collegamento e la durata del collegamento stesso.
3. In via eccezionale il Direttore può autorizzare l’uso delle attrezzature scientifico-didattiche, degli strumenti informatici ed il collegamento con banche-dati ad altri studiosi ed a studenti universitari.

ART. 20 – PRESTITO DEI LIBRI
1. Il prestito dei libri della biblioteca è consentito, per un periodo non superiore a trenta giorni, alle persone di cui al comma 2 dell’art. 18.
2. In via del tutto eccezionale e per documentate ragioni il Direttore può ammettere al prestito, per un periodo non superiore a dieci giorni, altri studiosi e, con la malleveria di un docente universitario, gli studenti universitari.

ART. 21 – ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA BIDLIOTECA
1. Per la disciplina dell’organizzazione interna della biblioteca, degli acquisti e del servizio agli utenti si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il.

PARTE QUARTA
AFFERENZE E ADESIONI

ART. 22 – AFFERENZE DI STUDIOSI UNIVERSITARI
1. I professori ed i ricercatori universitari o equiparati delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti, che intendono afferire al C.I.R.B., inoltrano al Direttore una domanda, corredata di un curriculum dal quale risulti il loro interesse per la ricerca bioetica.
2. Sulla richiesta di afferenza provvede il Direttore, sentita la Commissione scientifica. 3. L’interessato può rinunziare all’ afferenza in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Direttore

ART. 23 – ADESIONI DI STUDIOSI ESTERNI
1. Possono aderire al C.I.RB. gli studiosi universitari e non che documentino il loro interesse per la ricerca bioetica. A tal fine, alla domanda indirizzata al Direttore e corredata del curriculum debbono allegare le lettere di presentazione di due componenti degli organi collegiali del C.I.R.B.
2. Sull’istanza di adesione delibera il Consiglio direttivo, previo parere favorevole delle Commissione scientifica.
3. Su richiesta del Direttore o di uno dei componenti degli organi collegiali, la deliberazione ed il parere di cui al comma precedente sono assunti con voto segreto.
4. Alla rinunzia all’adesione si applica il comma 3 dell’articolo precedente.

ART. 24 – RAPPRESENTANZA PRESSO LA COMMISSIONE SClENTIFICA
1. Con cadenza triennale gli studiosi afferenti e aderenti al C.I.R.B. eleggono con voto segreto e con la maggioranza di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione, cinque rappresentanti presso la Commissione scientifica.
2. Il Direttore comunica a tutti gli studiosi di cui al comma precedente la data ed il luogo in cui si procederà alle operazioni di voto. Il seggio elettorale è costituito e presieduto dal Direttore o da un suo delegato.
3. I cinque rappresentanti eletti, ai quali il Direttore invia la convocazione e l’ordine del giorno delle sedute della Commissione scientifica, partecipano ai lavori della stessa con voto consultivo.

ART. 25 – DECADENZA
1. Lo studioso afferente o aderente che, senza giustificato motivo, non partecipa all’attività del C.I.R.B. è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore.

ART. 26 – ADESIONE ALLA CoNVENZIONE DI ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
1. Alla Convenzione istitutiva del C.I.R.B. possono aderire altre Istituzioni universitarie, pubbliche o private, mediante richiesta corredata delle necessarie delibere, inoltrata ai Responsabili delle Istituzioni universitarie convenzionate e già aderenti e, per conoscenza, al Direttore del C.I.R.B.
2. Sulle richieste di adesione esprimono il loro parere il Consiglio direttivo e la Commissione scientifica in seduta congiunta.
3. ll suddetto parere, a cura del Direttore, è tempestivamente trasmesso ai responsabili delle Istituzioni universitarie convenzionate e già aderenti.

ART. 27 – DISDETTA
1. La disdetta della Convenzione C.I.R.B. ad opera delle Istituzioni universitarie convenzionate è emessa con lettera raccomandata spedita ai responsabili delle altre Istituzioni convenzionate almeno dodici mesi prima del compimento del sessennio, computato a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione (15 aprile 1996).

ART. 28 – RECESSO
1. Ciascuna delle Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti può recedere dalla Convenzione C.I.R.B. con preavviso di almeno sei mesi.
2. Il preavviso e la dichiarazione di recesso sono inoltrati, con lettera raccomandata, ai responsabili delle altre Istituzioni universitarie convenzionate e aderenti e, per conoscenza, al Direttore del C.I.R.B.
3. Le Istituzioni universitarie che hanno esercitato il diritto di recesso non possono ripetere i contributi versati né avanzare pretese sul patrimonio del C.I.R.B.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONE FINALE

ART. 29 – RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE
1. Per quanto non previsto e disciplinato da questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per l’Università degli Studi di Napoli Federico II.